Art.1 – DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita un’Associazione denominata: “L’ALBERO E I BAMBINI”, con sede legale in Marano sul Panaro, Piazza Matteotti n. 28.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso comune. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o registri nei quali è iscritta. Sotto questa denominazione si sono inizialmente raggruppate le spontanee aggregazioni di genitori con figli in età scolare che hanno convenuto di organizzarsi in una Associazione aperta a tutti i cittadini.
Art.2 – SCOPO E OGGETTO
L’Associazione non ha fini speculativi né di lucro. E’ un’Associazione libera, democratica, apartitica. L’Associazione ha scopo di promozione sociale consistente:
– nella promozione e finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative didattiche, al fine ultimo di migliorare l’ampiezza e la qualità dell’offerta formativa e dell’educazione del bambino rivolta ad una sua armonica crescita intellettuale e morale e ludica che lo porti, da adulto, a concorrere al progresso materiale e spirituale della società;
– nella promozione di incontri di formazione dei genitori nel ruolo di educatori dei loro figli e di reciproco sostegno nella funzione educativa dei figli;
– nella raccolta volontaria presso la collettività di risorse economiche per finanziare la propria attività;
– nella promozione, nel sostegno e nello sviluppo del patrimonio culturale del territorio;
Nella promozione di tali iniziative dovranno essere favoriti, rispetto ai terzi, gli associati, figli o affidatari degli associati, o, in caso di associati entità collettive, di cui all’articolo seguente, i propri iscritti.
Art.3 – DURATA
L’Associazione ha una durata illimitata nel tempo. Il suo scioglimento è deciso dall’Assemblea con la maggioranza stabilita dal presente statuto.
Art.4 – ASSOCIATI
Possono aderire alla associazione, con parità di diritti e di doveri tutte le persone fisiche ed entità collettive non aventi fini di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.
Tutti gli associati godono di eguali diritti ed hanno eguali doveri. Gli associati sono tenuti a versare un quota annua d’iscrizione, il cui ammontare, di entità tale da non costituire elemento di esclusione o di discriminazione, è determinato annualmente con delibera dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo al momento dell’approvazione del documento programmatico.
La richiesta di iscrizione avviene attraverso la presentazione di apposita domanda al Consiglio Direttivo, che contenga l’impegno ad attenersi alle regole statutarie della Associazione e ad eventuali regolamenti e le delibere adottate dalla associazione. E’ compito del Consiglio Direttivo o di sui membri delegati pronunciarsi in relazione alla domanda di ammissione.
L’ ammissione si considera avvenuta per silenzio assenso se entro 30 giorni dalla presentazione della domanda non venga recapitata l’eventuale reiezione che deve essere motivata.
Le adesioni sono conservate dal Segretario ed annotate sul libro associati, dopo che il richiedente abbia versato la quota associativa.
Il rinnovo della quota associativa deve di norma avvenire entro il 31/12 di ogni anno. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decesso.
Art.5 – GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI – RECESSO – ESCLUSIONE
Le prestazioni d’opera a favore dell’Associazione sono gratuite. Ogni associato è tenuto a concorrere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, al perseguimento dello scopo e dei compiti dell’Associazione, per il suo progresso materiale o spirituale.
Ogni associato può recedere dall’associazione, facendone dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal ricevimento della dichiarazione da parte del Consiglio stesso nella persona di uno dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo può deliberare, con decisione motivata approvata con la maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti, previa contestazione scritta degli addebiti e sentito l’interessato, l’esclusione dell’associato per grave inadempimento degli obblighi degli associati o per condotta contrastante con gli scopi dell’Associazione o altri gravi motivi, l’esclusione per morosità si verifica quando l’associato non provveda al versamento della quota associativa entro sei mesi dallo scadere del termine previsto per il versamento.
L’associato è escluso inoltre nel caso sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di condanna di primo grado che riguardi reati contro i minori, e più in generale delitti contro l’ordine pubblico, la persona, la moralità pubblica, il patrimonio.
L’esclusione o il recesso non comportano diritto al rimborso della quota associativa.
I dipendenti dell’Associazione e le persone che svolgono per conto delle stesse prestazioni retribuite, non possono essere associati, e l’assunzione da parte dell’ Associazione di un associato è, per lo stesso, causa di esclusione.
Art.6 – ORGANI
Sono organi dell’ Associazione l’ Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Segretario/Tesoriere.
Le cariche dell’Associazione sono elettive. Tutti gli associati hanno uguali diritti di elettorato attivo e passivo.
Art.7 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
L’ Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo mediante pubblica affissione di convocazione nell’albo degli avvisi posto nell’ingresso della propria sede sociale, almeno 15 giorni prima la data fissata per l’adunanza, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal Vice-presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente o, dalla persona nominata, in loro assenza, dall’assemblea stessa.
L’Assemblea è convocata durante l’anno sociale, almeno per il rinnovo del Consiglio Direttivo e per l’approvazione del Rendiconto economico-finanziario. E’ inoltre convocata ogni qualvolta lo decida il Consiglio Direttivo o ne sia fatta domanda da un decimo degli associati.
Spetta all’ Assemblea :
a) l’approvazione del Rendiconto economico-finanziario relativo all’anno sociale concluso;
b) l’elezione del Consiglio Direttivo;
c) l’approvazione degli indirizzi dell’attività associativa e l’approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, dei progetti e delle attività future contenuti in documento programmatico;
d) la vigilanza sull’operato del Consiglio Direttivo;
e) la modificazione dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione con la devoluzione del relativo patrimonio in conformità alle norme di legge in materia di associazioni e di promozione sociale.
L’Assemblea in prima convocazione è costituita validamente con la presenza della metà più uno dei membri iscritti nel libro degli associati prima della data dell’Assemblea stessa.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Il Consiglio Direttivo, il Presidente, o almeno un decimo degli associati possono convocare l’Assemblea ogni qualvolta ne ravvisino l’opportunità.
Qualsiasi modifica statutaria deve essere assunta con delibera dell’ Assemblea degli associati con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
Art.8 – DIRITTO DI VOTO E QUORUM DELIBERATIVO DELLE ASSEMBLEE
Ogni associato può esprimere un solo voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le decisioni di modifica statutaria per le quali è richiesta la maggioranza dei 2/3 (due terzi).
Le votazioni si fanno per alzata di mano. Le elezioni del Consiglio possono essere compiute con voto segreto. Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.
Art.9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a tredici membri.
Art.10 – CARICHE DEL CONSIGLIO
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-presidente ed il Segretario/Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo ed il Presidente restano in carica per l’intero anno sociale e convocano la prima Assemblea dell’anno sociale successivo, dopo aver raccolto l’adesione dei nuovi associati; nella prima Assemblea del nuovo anno sociale devono essere eletti i componenti del nuovo Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio scaduto del precedente anno sociale sono rieleggibili.
Il Consiglio resta in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo per dare continuità al funzionamento dell’Associazione.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza della carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, con ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva.
Nell’ impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l’Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perchè provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.
Art.11 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo posta elettronica o fax, quando tutti i consiglieri ne dispongano, ovvero per comunicazione scritta e con avviso affisso nell’albo presso la sede legale, almeno 5 giorni prima della data della riunione, dal Presidente o dal Vice-presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. Nell’avviso sono indicate le materie da trattare.
Art.12 – DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE ORDINARIO
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e decide col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni si fanno per alzata di mano.
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE SEMPLIFICATO
In caso di urgenza o quando il Presidente lo ritenga necessario il Consiglio può deliberare con voto per corrispondenza, anche mediante fax o posta elettronica, con messaggio inviato alla casella di posta dell’ Associazione, da inviarsi entro il termine indicato dal Presidente con la proposta di decisione. La mancata risposta di voto vale come voto contrario alla proposta.
Il Presidente – o in sua assenza il Vice-presidente – deve attivare il procedimento di votazione semplificata indirizzando la proposta di voto agli indirizzi di posta elettronica o fax dei componenti del Consiglio, verificando che la proposta stessa sia stata ricevuta, anche mediante contatto telefonico del singolo componente, per avvisarlo dell’attivazione della procedura semplificara e deve informare tutti i componenti dell’esito della votazione.
Art.13 – PRESIDENTE
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, la firma e la rappresentanza legale spettano al Vice-presidente.
Art.14 – SEGRETARIO/TESORIERE
Il Segretario predispone i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati; ha funzioni di Tesoriere con obbligo di conservazione del registro contabile aggiornato e propone al Consiglio il bilancio annuale; lo stesso conserva i documenti di carattere generale della Associazione. In caso di assenza o impedimento del Segretario in carica la sua funzione è svolta dalla persona di volta in volta eletta dal Consiglio o dall’ Assemblea.
Art.15 – GESTIONE ECONOMICA E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
15.1 Rendiconto economico-finanziario e documento programmatico
L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 01/07 al 30/06 di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere ogni anno, all’inizio del mandato, un programma dell’attività contenente la previsione delle risorse economiche occorrenti per la sua copertura e al termine del mandato il Rendiconto economico-finanziario della gestione. Detto Rendiconto deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziario dell’Associazione e rendere conto dell’andamento economico-finanziario. Il documento programmatico ed il Rendiconto economico finanziario sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.
Al Rendiconto economico-finanziario deve essere accompagnata una relazione del Consiglio sull’attività svolta e sugli obiettivi conseguiti nello svolgimento della missione dell’Associazione.
15.2 Impiego delle risorse economiche raccolte
La gestione delle risorse economiche raccolte dall’Associazione ed impiegate nell’espletamento della sua attività ricade nella competenza e nella responsabilità del Consiglio Direttivo.
La gestione del denaro spetta in ogni caso al Tesoriere e deve transitare attraverso la cassa dell’Associazione con modalità tracciabili.
La gestione delle risorse economiche versate senza specifica destinazione o ricevute da Enti pubblici o privati spetta al Consiglio Direttivo che le impiega in coerenza con le previsioni del documento programmatico approvato dall’Assemblea.
15.3 Proventi e Riserve
I proventi dell’Associazione non possono essere ripartiti, neppure in formaa indiretta fra gli associati. I rimborsi di spesa sono consentiti solo previa presentazione dei relativi giustificativi al Tesoriere.
Gli avanzi di ogni esercizio economico, coincidente con l’anno sociale, risultanti dal rendiconto economico-finanziario approvato dall’Assemblea sono accantonati a riserva per iniziative future, con funzione di stabilizzazione delle risorse da destinare a sostegno dell’attività dell’Associazione negli anni successivi.
Le entrate economiche che verranno realizzate senza specifica destinazione, comprese quelle erogate dallo Stato o da Enti pubblici territoriali o Fondazioni a favore dell’Associazione vengono versate nel conto corrente della stessa. Quando l’entità dell’attivo del conto lo consenta, il Consiglio può deliberare l’impiego della parte ritenuta eccedente in rapporto al fabbisogno delle iniziative correnti, preferibilmente in titoli emessi dallo Stato e comunque caratterizzati dal minor rischio in rapporto di rendimento.
La relazione di accompagnamento del rendiconto economico-finanziario deve illustrare i criteri della gestione delle riserve.
I proventi dell’Associazione sono costituiti da:
a) quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
b) contributi dello Stato, erogazioni del 5 per mille delle imposte dirette, contributi di Fondazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche e provate;
c) donazioni e lasciti testamenti;
d) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi degli associati o ai terzi;
e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentali all’attività associativa o da iniziative promozionali;
f) beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;
g) ogni altra entrata patrimoniale.
Art.16 – DISTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E SPONSORIZZAZIONI
I finanziamenti e le sponsorizzazioni che perverranno all’Associazione dovranno essere destinati al perseguimento degli scopi sociali.
Art.17 – RICHIESTE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI
Il Consiglio Direttivo, qualora pervengano richieste di finanziamenti per progetti, iniative, servizi, acquisti di materiali o attrezzature dovrà valutare la compatibilità economica degli stessi rispetto agli scopi, alle risorse ed agli altri compiti e programmi dell’Associazione.
La decisione del Consiglio Direttivo di aderire o non aderire a proposte di finanziamento è comunque insindacabile ed è soggetta unicamente al giudizio dell’Assemblea degli associati.
Art.18 – PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI
Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo possono partecipare, previo invito del Consiglio Direttivo, soggetti esterni, senza possibilità di voto.
Art.19 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento dell’Associazione, che deve essere deliberato da almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, il patrimonio verrà devoluto a fini di pubblica utilità ad altri enti con finalità di sostegno delle attività didattiche ed educative.
Marano sul Panaro, 22 dicembre 2015